comunicato stampa precisazioni sulla concessione demaniale del Lungomare

08.08.2015- E' ASSOLUTAMENTE FALSO CHE IL COMUNE DI CEFALU' SIA STATO
AUTORIZZATO A SUB CONCEDERE IL LUNGOMARE

Com'è, oramai, triste consuetudine in questa Città, circolano sulla
rete false ricostruzioni, al solo scopo di denigrare, per evidenti
ragioni di ostilità politica, o forse di immotivata cattiveria,
l'operato dell'attuale Amministrazione comunale.
Ci si riferisce alla querelle sorta a seguito del sequestro, da parte
dell'Autorità giudiziaria, di alcune zone del lungomare di Cefalù.
Nel merito, premesso che dal 01 luglio 2004 le competenze sul demanio
marittimo sono transitate dalle Capitanerie di Porto agli Uffici
dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente, va detto che,
con decorrenza 2005, il Comune di Cefalù, per averne fatto richiesta,
è risultato titolare di una concessione per tutta l'estensione del
lungomare (oltre 14.000 metri quadri), per l'esclusivo uso
connesso alla viabilità. Vero è che, nel 2010, l'Amministrazione
pro tempore chiese ed ottenne la variazione dell'oggetto della
concessione, in relazione al primo tratto del Lungomare (mq 600 ca.),
da utilizzarsi per somministrazione di alimenti e bevande. Tuttavia,
l'atto integrativo dello scopo (rep. 2794/2010) specifica che tale
attività può essere svolta solo dal concessionario e che
l'eventuale cessione a terzi rimane subordinata a esplicita
autorizzazione da parte del competente Ufficio del Demanio marittimo
(“ l'affidamento a terzi soggetti delle attività oggetto della
presente autorizzazione, da esercitare nei lotti individuati
nell'allegata planimetria, dovrà preventivamente essere richiesta
dal concessionario ed espressamente autorizzata da questa
Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice
della Navigazione”).

E' per tale ragione che , con nota 22873 del 08 ottobre 2010,
l'Amministrazione comunale pro tempore chiedeva di sub cedere la
gestione del tratto iniziale del Lungomare ai titolari di attività di
ristorazione, ai sensi dell'art. 45 bis del codice della
navigazione “Il concessionario[, in casi eccezionali e per periodi
determinati,] previa autorizzazione dell'autorità competente, può
affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della
concessione. Previa autorizzazione dell'autorità competente, può
essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività
secondarie nell'ambito della concessione”. 
Vero, è pertanto, che l'Amministrazione Guercio ha chiesto
l'autorizzazione per l'affidamento a terzi. Falso,
dichiaratamente falso, che l'abbia ottenuta: non vi è agli atti
del Comune il necessario provvedimento di autorizzazione da parte
della Regione. Da ciò, ciascuno può trarre le proprie conclusioni.

E' per tale motivo che, alla scadenza, nel dicembre 2013, della
Concessione riguardante l'intero Lungomare G. Giardina, la mia
Amministrazione, contestualmente alla richiesta di 
sdemanializzazione, perché non più sussistenti le ragioni per le quali
quel territorio sia incluso nel demanio, chiedeva la proroga della
Concessione demaniale. Nel marzo del 2015, poi, vista la perdurante
impossibilità di sub cedere le aree ai gestori, e stante che il Comune
non svolge di proprio attività di somministrazione pasti e bevande,
l'Ente, per avviare a concreta soluzione la problematica,
dichiarava di rinunciare alla Concessione sul primo tratto di
lungomare (Piazza Colombo – Via Archimede) onde consentire ai privati
di avanzare direttamente istanza di concessione demaniale.

Ufficio di Segreteria del Sindaco di cefalù 

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