Gestione controllata della combustione in agricoltura

Municipio Città di Cefalù

Provincia di Palermo

C.so Ruggiero 139-79 Cefalù – 0921 924124 – fax 0921 421557

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Cefalù, 15.07. 2014

Comunicato Stampa 

15.07.2014- Emessa l’Ordinanza Sindacale n. 66 del 15.07.2014 sulla gestione controllata della combustione in loco di piccoli cumuli di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture ( ai sensi dell’art. 14, comma 8, lett. b) del D.L. 91/2014)ù

 

Il sindaco di Cefalù rende noto che, in attuazione dell’art. 14, comma 8, lett. b) del D.L. 91/2014, ha firmato l’Ordinanza n. 66 del 15.07.2014 che disciplina la gestione controllata della combustione in loco di piccoli cumuli di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture.

La nuova disposizione consente la combustione in piccoli cumuli, in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri ( corrispondenti a tre metri cubi) per ettaro, avendo cura di isolare il sito di combustione tramite una fascia libera da residui vegetali limitando, inoltre, l’altezza della fiamma. L’operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide e in assenza di vento avendo prontamente strumenti idonei adatti allo spegnimento di eventuali residui focolai. E’ vietata l’accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore. La combustione controllata deve essere effettuata nelle prime ore della giornata, non oltre le ore 9, lontano dagli edifici, ad almeno 20 metri dalle abitazioni, dalle strade, e da qualunque tipo di materiale infiammabile.

Si ricorda che, conformità con il piano regionale antincendio, è fatto divieto assoluto di accendere fuochi su tutto il territorio comunale nel periodo dal 15 Giugno al 15 Ottobre.

Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui vegetali qualora si presentino condizioni meteorologiche e ambientali non favorevoli al proseguimento delle operazioni di bruciatura. La violazione della suddetta ordinanza sarà sanzionata penalmente, qualora si genera un incendio (artt. 423, 423bis e 449 C.P.), e dal punto di vista amministrativo con la sanzione euro da 25,00 a euro 500,00 (art. 7 bis D.L.vo 267/2000) da applicarsi con le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

 

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